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Aspetti legali

Ritardi legislativi


Come tutti gli altri prodotti anche il software, soprattutto in mancanza di attenzione per la qualità, può essere oggetto di contestazioni da parte di clienti danneggiati da funzionalità non implementate, ritardi nella consegna, errori che provocano ripercussioni nelle attività aziendali, o addirittura danni a persone.

Queste problematiche non sono però fra le preferite per la ancora giovane disciplina dell’informatica giuridica. E’ più facile leggere di convegni sulla privacy, sul copyright, sulla firma elettronica, sulla violazione di siti da parte degli hacker, sul diritto commerciale nel commercio elettronico o sulla censura in internet.

La preoccupazione del legislatore è più incentrata sul sanzionamento delle aggressioni (provenenti dall'esterno o al limite anche da operatori interni del sistema) ai beni informatici, che al sanzionamento dei danni provocati dagli strumenti informatici.
Anche per la scarsa statistica di casi concreti a cui poter far riferimento, l’argomento non è ancora stato affrontato in Italia dagli esperti del diritto in maniera adeguatamente approfondita ed analitica.


 

Responsabilità legale


In linea del tutto generale in USA la responsabilità del danno è di chi produce e vende, a prescindere da colpe o negligenze dell’utilizzatore, mentre in Europa esistono paesi in cui il danneggiato deve provare la negligenza del produttore ed altri in cui il produttore deve provare la mancanza di responsabilità.

In Italia il principio generale (articolo 2053 del codice civile) impone al danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi del danno, incluso il difetto del prodotto software ed il rapporto di causalità tra il processo di sviluppo ed il difetto.
Un aiuto per il consumatore può venire dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (attuazione della direttiva della UE numero 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi), dove si impone al produttore di fornire la prova della non esistenza di un rapporto di causalità tra il processo di fabbricazione ed il difetto. Va però segnalato che quest’ultima facilitazione si applica esclusivamente al software inteso come prodotto e che in tale accezione sono risarcibili solo situazioni che provochino danni fisici a persone o cose, non danni aziendali e professionali.

Rispetto a questi ultimi va anzi detto che se un professionista si avvale nel suo lavoro di software che manifesti errori di funzionamento, la responsabilità rimane comunque e sempre dello stesso professionista.
Pur non essendo in genere possibile accertare la totale idoneità di un prodotto software, al professionista è comunque richiesta una particolare diligenza nel controllarne i risultati.

Risulta particolarmente conveniente in tal caso affidarsi a prodotti di società certificate, il cui sistema qualità può:
- dimostrare la trasparenza delle decisioni prese durante tutte le fasi che hanno portato alla produzione dell’opera,
- garantire il cliente sui controlli effettuati,
- assicurare il cliente e l’azienda stessa che le caratteristiche dell’opera siano mantenute nel tempo.