Marchi di conformita'
In molti casi, i sistemi di certificazione prevedono che, a seguito dell'esito favorevole del processo certificativo (decisione e concessione), venga attribuito all'oggetto della certificazione il cosiddetto "Marchio di Conformità ".
Lo scopo di detti marchi è di dare al mercato un messaggio "forte" (semplice, chiaro ed indelebile) circa la rispondenza dei prodotti a determinati requisiti prescritti da determinati riferimenti normativi ed accertati sulla base di determinati procedimenti.
I marchi di conformità possono attestare la conformità a requisiti essenziali di sicurezza e salute (marchi di sicurezza) o a requisiti costruttivi e funzionali, associati o meno a requisiti di sicurezza (marchi di prestazioni). In particolare il marchio attesta che:
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il prodotto soddisfa a tutti i requisiti applicabili, coperti dal marchio stesso
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l'Organismo che ha apposto il marchio è competente e qualificato allo scopo.
A tal fine, i sistemi che portano alla concessione del marchio devono essere tali per cui:
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tutte le parti interessate siano efficacemente rappresentate e coinvolte nel processo certificativo; ciò può risultare difficile nel caso di marchi aventi scopo troppo ampio, in termini di categorie di prodotti;
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i riferimenti normativi utilizzati coprano effettivamente tutti i requisiti oggetto del marchio (sicurezza, prestazioni, ecc...);
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i procedimenti seguiti per pervenire alla concessione/applicazione del marchio siano ben conosciuti dal mercato. Ad esempio deve essere chiaro se il sistema/schema di certificazione prevede o meno la sorveglianza della produzione e del sistema di gestione per la qualità .
L'uso del marchio e la terminologia correlata devono essere tali da non ingenerare confusioni o fraintendimenti; fra gli altri, vanno considerati i seguenti aspetti:
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l'Organismo di certificazione deve esercitare un attento controllo sulla proprietà , uso ed esposizione dei marchi e deve assicurare che questi non vengano utilizzati in modo da generare confusione sul mercato;
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occorre distinguere chiaramente tra marchi di carattere "volontario " e marchi di tipo "obbligatorio"; i primi infatti sono prevalentemente rivolti al mercato ("commerciali") mentre i secondi hanno anche una funzione di attestazione di tipo giuridico nei confronti delle autorità competenti;
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il marchio deve essere univocamente correlato alle caratteristiche oggetto di attestazione;
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chiara distinzione va fatta tra la pura e semplice certificazione di conformità e marchi che assicurano la verifica dei processi produttivi, la sorveglianza sulla produzione e la valutazione e sorveglianza dei sistemi di gestione per la qualità aziendali;
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la proprietà del marchio deve essere chiara ed il processo di rilascio trasparente;
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l'applicazione di un unico marchio tramite percorsi diversi deve essere evitata;
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i cosiddetti "marchi regionali", con scopo eccessivamente esteso e difetto di riferibilità agli specifici organismi di certificazione, comportano il rischio di diluizione del loro significato e conseguente perdita di credibilità e, come tali, vanno evitati;
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l'uso dell'eventuale logo dell'Ente di accreditamento, congiuntamente al marchio di conformità , può ingenerare confusione nel mercato e va gestito con attenzione. In ogni caso, l'Organismo di certificazione è tenuto a fornire evidenza distintiva dei marchi afferenti a schemi di certificazione coperti o meno da accreditamento [17].