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La realtà giuridica della carta di credito alla luce delle transazioni telematiche

Una modalità di pagamento molto diffusa nelle transazioni telematiche è la carta di credito. Come noto, “le carte di credito sono documenti che consentono all’intestatario di ottenere dagli esercizi dell’emittente (carte bilaterali) o convenzionati con l’emittente (carte trilaterali) i beni o servizi desiderati (entro un predeterminato limite massimo complessivo) senza dovere corrispondere contestualmente il relativo prezzo”56.

Una transazione classica a mezzo carta di credito può avvenire a sua volta in due differenti modalità (cd. “off-line”, ossia nel mondo reale):

  1. modalità cartaceo-manuale, per mezzo della quale l’esercente, imprime su tre fogli di carta termica gli estremi della transazione, previa autorizzazione al trasferimento dei fondi della banca emittente (o agente) per via telefonica;
  2. modalità elettronica o POS (point of sale = punto vendita), per mezzo della quale l’esercente si avvale di un lettore di banda magnetica che stampa una nota di vendita riportante gli estremi della transazione57.

Le transazioni via Internet (c.d.“on line”) si caratterizzano invece per l’inserimento da parte del cliente-titolare in un apposito campo delle cifre che compongono il numero della carta di credito posseduta e della data di scadenza della stessa. L’ordine di acquisto viene compilato on-line e l’invio di tale ordine avviene secondo una delle seguenti tre modalità:

  • comunicazione dei dati a mezzo fax o telefono;
  • inserimento di tutti i dati on-line senza protezione crittografica (le informazioni possono essere accidentalmente o fraudolentemente lette da terzi esterni al rapporto);
  • inserimento di tutti i dati in modalità criptata (ossia ricodificati secondo un algoritmo di elevata complessità che impedisca a terzi di conoscere il contenuto della transazione).




56Piccolini G., “Carte di credito e carte bancarie”, Enciclopedia del Diritto, Treccani, 1994
57Al termine delle transazioni classiche l’esercente è tenuto a far firmare la nota di vendita all’acquirente, confrontando la corrispondenza fra firma apposta sul foglietto e la firma riportata a tergo della carta. Inoltre l’esercente è tenuto a verificare l’integrità e la veridicità delle
informazioni palesemente riscontrabili nella carta presentata dal portatore, in modo da rilevare facilmente segni di contraffazione


Tesi di laurea in dirtitto penale commerciale:
“La rilevanza penale del commercio on line”

di Nicolò Antonio Piave


- Università degli Studi di Cassino -
- Facoltà di Economia -
- Corso di laurea in Economia e Commercio -
- Anno Accademico 2003/2004 -