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L’art. 615 quinquies c.p.

L’art. 615 quinquies c.p. è rubricato come “Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”. La norma punisce chi “diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento”; essa, in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

All’art. 615 quinquies sono previste due distinte ipotesi di reato:

  • il fatto di chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico di propria redazione o di creazione altrui, volto o atto a danneggiare un sistema informatico/telematico;
  • il fatto di chi diffonde, comunica o consegna un programma di propria o altrui creazione, volto ad interrompere o alterare, seppur parzialmente, il funzionamento di un sistema informatico.

Trattasi di reato comune. Il momento consumativo del reato si ha con la messa in atto delle condotte di diffusione, comunicazione o consegna: la mera realizzazione di un virus informatico, infatti, di per sé non ha rilevanza penale50. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.



50Faggioli, op.cit.


Tesi di laurea in dirtitto penale commerciale:
“La rilevanza penale del commercio on line”

di Nicolò Antonio Piave


- Università degli Studi di Cassino -
- Facoltà di Economia -
- Corso di laurea in Economia e Commercio -
- Anno Accademico 2003/2004 -