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Danneggiamento di sistemi informatici (art. 635bis cp.)

L’art. 9 della l.547/93 ha introdotto il nuovo reato di danneggiamento di sistema informatico o telematico, che trova collocazione all’art. 635 bis del codice penale, ai cui sensi: “chiunque distrugge deteriora o rende, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmino, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

La norma si pone in rapporto di specialità con l’art. 635 c.p. (danneggiamento comune), salvo il caso in cui la condotta ecceda i limiti della fattispecie, integrando il più grave reato di attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.).

Il reato è istantaneo.  E’ reato comune ed è configurabile il tentativo.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rende inservibile (in tutto o in parte) i sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste talune circostanze aggravanti tra cui l’abuso della qualità di operatore di sistema e altre per il rinvio all’art.635 comma 2, che sono:

  • il fatto commesso con violenza sulla persona o con minaccia;
  • il fatto commesso dai datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in sciopero;
  • il fatto commesso su edifici pubblici o di pubblica utilità;
  • il fatto commesso su opere destinate all’irrigazione.


Tesi di laurea in dirtitto penale commerciale:
“La rilevanza penale del commercio on line”

di Nicolò Antonio Piave


- Università degli Studi di Cassino -
- Facoltà di Economia -
- Corso di laurea in Economia e Commercio -
- Anno Accademico 2003/2004 -